Articolo 26 - Piano triennale di attivita' 1. Lo strumento fondamentale della programmazione delle attivita' dell'INAF e' costituito dal piano triennale, in cui sono individuati le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi ed i progetti di ricerca, le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire, per la loro attuazione. 2. Il piano triennale e' elaborato dal Presidente, sulla base dei contributi dei Direttori di Dipartimento, formulati secondo quanto previsto al precedente articolo 15, comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a), e del contributo del Direttore amministrativo, e, sentito il Consiglio scientifico, e' sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini temporali di elaborazione e presentazione del piano. 3. Tale piano e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti all' approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi del Decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed inviati ai Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica per l'acquisizione dei rispettivi pareri, come disciplinato dall'articolo 15 del decreto di riordino. 4. Il piano triennale e' articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validita'. Il piano triennale deve contenere in particolare: a) un'analisi della situazione attuale dell'INAF, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche di lungo termine e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale, sulle materie di competenza; b) la formulazione degli obiettivi strategici del periodo di riferimento sia per l'astronomia da terra che dallo spazio, secondo le indicazioni del piano di indirizzo di lungo periodo di cui al precedente articolo 25; c) l'individuazione di programmi e progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico per ogni obiettivo strategico, prevedendo appropriate forme di coordinamento, in particolare per le attivita' nel settore spaziale. Nell'ambito della programmazione dovra' comunque essere garantito uno spazio alla ricerca libera dell'INAF, sulla base degli indirizzi provenienti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. Di tale ricerca libera, realizzata presso singole Strutture di ricerca o in collaborazione con le stesse, sono responsabili i Direttori locali che riferiranno sui risultati conseguiti ai sensi della precedente lettera a); d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei programmi e progetti definiti e per le attivita' di funzionamento dell'INAF, sia disponibili, sia da acquisire nel triennio; e) la ripartizione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ai Dipartimenti e sui progetti di ricerca e di sviluppo, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato ed indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto di riordino e di quanto definito nel regolamento del personale. 5. Il piano triennale puo' essere integrato ed attuato anche attraverso accordi di programma con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea.