Articolo 27 - Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico

   1.  I  progetti  di  ricerca  scientifica  e sviluppo tecnologico,
deliberati   nel   piano   triennale  dell'INAF,  vengono  realizzati
attraverso  l'utilizzo  delle  risorse  e  delle Strutture di ricerca
dell'INAF,  anche in collaborazione con le universita', con gli altri
enti pubblici di ricerca nazionali o esteri, o con soggetti privati.
   2.  I  progetti sono coordinati da un responsabile di progetto che
risponde  dei  risultati  complessivi  raggiunti.  Per lo svolgimento
delle  attivita'  amministrative  necessarie  alla  realizzazione del
progetto,  ogni responsabile si avvale delle strutture amministrative
centrali e periferiche dell'INAF.
   3.  Per  progetti  di  rilevante  complessita',  il  Consiglio  di
Amministrazione,   previo  parere  del  Consiglio  scientifico,  puo'
costituire   centri   di   responsabilita'  di  secondo  livello  che
afferiranno al Dipartimento progetti.