Articolo 27 - Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico 1. I progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, deliberati nel piano triennale dell'INAF, vengono realizzati attraverso l'utilizzo delle risorse e delle Strutture di ricerca dell'INAF, anche in collaborazione con le universita', con gli altri enti pubblici di ricerca nazionali o esteri, o con soggetti privati. 2. I progetti sono coordinati da un responsabile di progetto che risponde dei risultati complessivi raggiunti. Per lo svolgimento delle attivita' amministrative necessarie alla realizzazione del progetto, ogni responsabile si avvale delle strutture amministrative centrali e periferiche dell'INAF. 3. Per progetti di rilevante complessita', il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, puo' costituire centri di responsabilita' di secondo livello che afferiranno al Dipartimento progetti.