Articolo 28 - Valutazione e controllo strategico

   1.  Ai  sensi  dell'articolo  6  del Decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  286,  per  lo  svolgimento  della  valutazione e controllo
strategico,  e'  costituita una Commissione nominata dal Consiglio di
Amministrazione,  composta da un numero di esperti variabile da tre a
cinque,   in   possesso   dei   necessari   requisiti  di  competenza
professionale,  dei  quali  uno con funzioni di presidente. Durano in
carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
   2.  La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di
eventuali    criteri    generali   determinati   dal   Consiglio   di
Amministrazione,   verifica   l'effettiva   attuazione  delle  scelte
contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di
indirizzo  e  redige  almeno  una  volta  l'anno  una  relazione  sui
risultati accertati che non si estendono alle attivita' di ricerca.
   3.  Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti,  per  i  quali  il
necessario   supporto   sara'   assicurato  dall'ufficio  di  diretta
collaborazione  di  cui  all'articolo  23,  la Commissione stabilisce
annualmente  un  programma  di lavoro d'intesa con il Presidente e il
Direttore amministrativo.
   4.  Ai  componenti della Commissione e' corrisposto un compenso la
cui   entita'   e'   definita   con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione.
   5.  Tutti  i  soggetti  coinvolti  nell'attivita' di valutazione e
controllo  strategico,  operano  in  un  ambito  di  autonomia atta a
garantire l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta.