Articolo 28 - Valutazione e controllo strategico 1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per lo svolgimento della valutazione e controllo strategico, e' costituita una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da un numero di esperti variabile da tre a cinque, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, dei quali uno con funzioni di presidente. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 2. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal Consiglio di Amministrazione, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo e redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che non si estendono alle attivita' di ricerca. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, per i quali il necessario supporto sara' assicurato dall'ufficio di diretta collaborazione di cui all'articolo 23, la Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro d'intesa con il Presidente e il Direttore amministrativo. 4. Ai componenti della Commissione e' corrisposto un compenso la cui entita' e' definita con delibera del Consiglio di amministrazione. 5. Tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' di valutazione e controllo strategico, operano in un ambito di autonomia atta a garantire l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta.