Articolo 30 - Partecipazioni a societa', consorzi,fondazioni

   1.  L'INAF, ai sensi dell'articolo 17 del decreto di riordino, per
lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  assegnate  e per la
realizzazione   degli  obiettivi  definiti  nel  piano  triennale  di
attivita',  puo'  stipulare  accordi  e  convenzioni,  partecipare  o
costituire  consorzi,  fondazioni  o societa' con soggetti pubblici e
privati,  italiani  e  stranieri, promuovere la costituzione di nuove
imprese  conferendo  personale proprio, partecipare alla costituzione
ed   alla   conduzione   anche   scientifica  di  centri  di  ricerca
internazionali,    in   collaborazione   con   analoghe   istituzioni
scientifiche  di  altri  paesi,  commissionare attivita' di ricerca e
studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
   2.  Le  iniziative,  in  coerenza  con  il  piano  triennale, sono
proposte  dal  Presidente dell'INAF e sottoposte all'approvazione del
Consiglio  di  Amministrazione prima di essere trasmesse al Ministero
dell'istruzione,    Universita'    e    Ricerca   per   la   prevista
autorizzazione.