Articolo 30 - Partecipazioni a societa', consorzi,fondazioni 1. L'INAF, ai sensi dell'articolo 17 del decreto di riordino, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali assegnate e per la realizzazione degli obiettivi definiti nel piano triennale di attivita', puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi, commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. 2. Le iniziative, in coerenza con il piano triennale, sono proposte dal Presidente dell'INAF e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione prima di essere trasmesse al Ministero dell'istruzione, Universita' e Ricerca per la prevista autorizzazione.