Articolo 31 - Collaborazione con universita' e con enti di ricerca 1. Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le universita', nel reciproco interesse comune di sviluppare le attivita' di ricerca sulle materie di competenza, l'INAF puo' stipulare convenzioni generali o accordi quadro con la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, sentito il Consiglio scientifico, e con le singole universita', con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Per la firma degli accordi di attuazione delle suddette convenzioni, possono essere delegati i Direttori delle Strutture di ricerca. 2. Al fine di promuovere la collaborazione e di disciplinare l'associazione alle attivita' istituzionali dell'INAF di ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte di personale dell'INAF presso tali enti e organismi, l'INAF puo' stipulare convenzioni con gli enti interessati, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. 3. Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti dell'INAF potranno istituire gruppi di ricerca a tempo definito, per singoli progetti, presso universita' o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento a carico dell'INAF. 4. Le modalita' di associazione del personale universitario o di enti di ricerca all'INAF sono disciplinate dal regolamento del personale.