Articolo 31 - Collaborazione con universita' e con enti di ricerca

   1.  Al  fine  di  promuovere  la  collaborazione  tra  l'INAF e le
universita',   nel   reciproco  interesse  comune  di  sviluppare  le
attivita'  di  ricerca  sulle  materie  di  competenza,  l'INAF  puo'
stipulare convenzioni generali o accordi quadro con la Conferenza dei
Rettori delle Universita' Italiane, sentito il Consiglio scientifico,
e  con  le  singole  universita',  con  atto  del  Presidente, previa
delibera del Consiglio di Amministrazione. Per la firma degli accordi
di  attuazione  delle suddette convenzioni, possono essere delegati i
Direttori delle Strutture di ricerca.
   2.  Al  fine  di  promuovere  la  collaborazione e di disciplinare
l'associazione  alle attivita' istituzionali dell'INAF di ricercatori
dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati,
nazionali  ed  esteri, nonche' lo svolgimento di attivita' di ricerca
da  parte di personale dell'INAF presso tali enti e organismi, l'INAF
puo'  stipulare  convenzioni  con  gli enti interessati, con atto del
Presidente,  previa  deliberazione  del Consiglio di Amministrazione,
sentito il Consiglio scientifico.
   3.  Nell'ambito  dei  rapporti  convenzionali di cui ai precedenti
commi  1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,
i Dipartimenti dell'INAF potranno istituire gruppi di ricerca a tempo
definito, per singoli progetti, presso universita' o enti di ricerca,
senza oneri di funzionamento a carico dell'INAF.
   4.  Le  modalita' di associazione del personale universitario o di
enti  di  ricerca  all'INAF  sono  disciplinate  dal  regolamento del
personale.