Articolo 34 - Norme transitorie e finali

   1.  Fino alla nomina dei Direttori di Dipartimento e del Direttore
amministrativo,  sono  prorogati  i  Direttori in carica e i relativi
Consigli e Comitati consultivi.
   2.  Fino  alla nomina dei Direttori delle Strutture di ricerca, di
cui  al  successivo  comma  10,  sono  prorogati  i  Direttori  degli
Osservatori  astronomici  e  astrofisici  e  degli  Istituti  di  cui
all'articolo  2 del decreto di riordino, i Responsabili delle sezioni
di  Istituto  nonche',  esclusivamente  con  funzioni  consultive,  i
Consigli di Osservatorio ed i Comitati di Istituto gia' esistenti.
   3.  Il Presidente, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio
di  Amministrazione,  attiva  le  procedure  per  la costituzione del
Consiglio  scientifico e per la nomina dei Direttori di Dipartimento.
In particolare:
a) indice l'elezione di cui al precedente articolo 9 comma 3 lett. c)
   per la nomina dei componenti del Consiglio scientifico;
b) richiede  ai Direttori degli Osservatori astronomici e astrofisici
   e  degli  Istituti, di cui all'articolo 2 del decreto di riordino,
   di  individuare  le  terne  dei  nomi  da  sottopone all'esame del
   Consiglio  di Amministrazione per la nomina a membri del Consiglio
   scientifico di cui al precedente articolo 9, comma 3 lett.b).
c) nomina una commissione di selezione incaricata di propone una rosa
   di candidati per la nomina dei Direttori di Dipartimento, ai sensi
   del precedente articolo 16 comma 2;

   4.  Entro  30  giorni  dall'esito  delle  procedure  elettive,  il
Consiglio di Amministrazione nomina il Consiglio scientifico ai sensi
dell'articolo 8 del decreto di riordino.
   5.  Ai  sensi  dell'articolo  22  comma  1 del decreto di riordino
nonche' dell'articolo 23 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127
(decreto  di  riordino  del  CNR), ai fini dell'accorpamento all'INAF
degli  Istituti  del CNR, dovranno essere siglate apposite intese tra
INAF e CNR finalizzate:
a) all'individuazione,    sentite    le    organizzazioni   sindacali
   maggiormente   rappresentative,   del   personale  assegnato  agli
   Istituti,  in  servizio alla data del 30 gennaio 2003, compreso il
   personale    amministrativo    della   sede   centrale   del   CNR
   effettivamente  addetto  ai  medesimi  Istituti,  i relativi oneri
   finanziari,  nonche'  le  relative posizioni giuridico-economiche,
   previdenziali e assistenziali;
b) all'individuazione  degli  immobili  e dei beni strumentali in uso
   agli  Istituti  e  alla  loro  cessione  in  comodato fino al loro
   definitivo trasferimento all'INAF;
c) all'individuazione  di  tutti  gli  ulteriori  rapporti  attivi  e
   passivi  inerenti agli Istituti e alla definizione delle procedure
   per il loro trasferimento all'INAF.

   6.  Le  intese  di  cui  al  comma 5 lett. a) e b) dovranno essere
raggiunte  entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  regolamento,  e  comunque  non  oltre la data di entrata in
vigore  dei  tre  regolamenti.  L'intesa  di cui alla lett. c) dovra'
essere raggiunta entro un anno dalla stessa data. Tali intese saranno
inviate   al  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca per le valutazioni di competenza.
   7.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, i
ricercatori  e i tecnologi afferenti agli Istituti CNR, alla data del
30  gennaio  2003,  partecipano a pieno titolo alle consultazioni per
l'elezione del Consiglio scientifico. Dalla stessa data, gli Istituti
citati  indicano  le  terne, di cui al precedente articolo 9, comma 3
lett.  b),  per  il  Consiglio  scientifico,  e  contribuiscono  alla
formulazione dei piani di sviluppo dell'INAF.
   8.  Con  l'entrata  in  vigore  di  tutti  i  regolamenti  di  cui
all'articolo  18 del decreto di riordino, in attuazione dell'articolo
22  comma  2  del  medesimo  decreto,  il  personale  e gli Istituti,
individuati  ai sensi del precedente comma 5, confluiscono nell'INAF.
L'INAF  subentrera' in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti
alla  confluenza,  solo  dopo  la  definizione di un apposito accordo
ricognitivo   comprendente,   in  particolare,  l'individuazione  dei
rapporti di cui al comma 5 lett. c).
   9.   Entro   60   giorni   dall'insediamento,   il   Consiglio  di
Amministrazione,    su   proposta   del   Presidente,   con   propria
deliberazione,  definisce  gli atti costitutivi e organizzativi delle
Strutture   di   ricerca  ai  sensi  dell'articolo  18  del  presente
regolamento.
   10. Entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente
sono avviate le procedure per la nomina dei Direttori delle Strutture
di ricerca.
   11.  Fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 13 commi 4 e 5
del  decreto  di riordino, i Direttori delle Strutture di ricerca che
abbiano ricoperto per non meno di cinque anni l'incarico di Direttore
di  Osservatorio  o  di  Istituto  del  CNR  alla data di definizione
dell'intesa  di  cui  al  comma  5  lett. a), possono essere nominati
presso  la  sede relativa al precedente incarico per una sola volta e
non possono essere confermati.