Articolo 34 - Norme transitorie e finali 1. Fino alla nomina dei Direttori di Dipartimento e del Direttore amministrativo, sono prorogati i Direttori in carica e i relativi Consigli e Comitati consultivi. 2. Fino alla nomina dei Direttori delle Strutture di ricerca, di cui al successivo comma 10, sono prorogati i Direttori degli Osservatori astronomici e astrofisici e degli Istituti di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, i Responsabili delle sezioni di Istituto nonche', esclusivamente con funzioni consultive, i Consigli di Osservatorio ed i Comitati di Istituto gia' esistenti. 3. Il Presidente, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, attiva le procedure per la costituzione del Consiglio scientifico e per la nomina dei Direttori di Dipartimento. In particolare: a) indice l'elezione di cui al precedente articolo 9 comma 3 lett. c) per la nomina dei componenti del Consiglio scientifico; b) richiede ai Direttori degli Osservatori astronomici e astrofisici e degli Istituti, di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, di individuare le terne dei nomi da sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione per la nomina a membri del Consiglio scientifico di cui al precedente articolo 9, comma 3 lett.b). c) nomina una commissione di selezione incaricata di propone una rosa di candidati per la nomina dei Direttori di Dipartimento, ai sensi del precedente articolo 16 comma 2; 4. Entro 30 giorni dall'esito delle procedure elettive, il Consiglio di Amministrazione nomina il Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 8 del decreto di riordino. 5. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino nonche' dell'articolo 23 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 (decreto di riordino del CNR), ai fini dell'accorpamento all'INAF degli Istituti del CNR, dovranno essere siglate apposite intese tra INAF e CNR finalizzate: a) all'individuazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale assegnato agli Istituti, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto ai medesimi Istituti, i relativi oneri finanziari, nonche' le relative posizioni giuridico-economiche, previdenziali e assistenziali; b) all'individuazione degli immobili e dei beni strumentali in uso agli Istituti e alla loro cessione in comodato fino al loro definitivo trasferimento all'INAF; c) all'individuazione di tutti gli ulteriori rapporti attivi e passivi inerenti agli Istituti e alla definizione delle procedure per il loro trasferimento all'INAF. 6. Le intese di cui al comma 5 lett. a) e b) dovranno essere raggiunte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non oltre la data di entrata in vigore dei tre regolamenti. L'intesa di cui alla lett. c) dovra' essere raggiunta entro un anno dalla stessa data. Tali intese saranno inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per le valutazioni di competenza. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i ricercatori e i tecnologi afferenti agli Istituti CNR, alla data del 30 gennaio 2003, partecipano a pieno titolo alle consultazioni per l'elezione del Consiglio scientifico. Dalla stessa data, gli Istituti citati indicano le terne, di cui al precedente articolo 9, comma 3 lett. b), per il Consiglio scientifico, e contribuiscono alla formulazione dei piani di sviluppo dell'INAF. 8. Con l'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui all'articolo 18 del decreto di riordino, in attuazione dell'articolo 22 comma 2 del medesimo decreto, il personale e gli Istituti, individuati ai sensi del precedente comma 5, confluiscono nell'INAF. L'INAF subentrera' in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti alla confluenza, solo dopo la definizione di un apposito accordo ricognitivo comprendente, in particolare, l'individuazione dei rapporti di cui al comma 5 lett. c). 9. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con propria deliberazione, definisce gli atti costitutivi e organizzativi delle Strutture di ricerca ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento. 10. Entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente sono avviate le procedure per la nomina dei Direttori delle Strutture di ricerca. 11. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto di riordino, i Direttori delle Strutture di ricerca che abbiano ricoperto per non meno di cinque anni l'incarico di Direttore di Osservatorio o di Istituto del CNR alla data di definizione dell'intesa di cui al comma 5 lett. a), possono essere nominati presso la sede relativa al precedente incarico per una sola volta e non possono essere confermati.