Articolo 5 - Il Presidente

   1.  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale dell'INAF ed e'
responsabile  delle  relazioni istituzionali. Sovrintende l'andamento
dell'INAF,  convoca  e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il
Consiglio  scientifico,  svolgendo  i  compiti di cui all'articolo 6,
comma i del decreto di riordino.
   2.  Il  Presidente  e'  scelto  tra persone di alta qualificazione
scientifica  e  manageriale  con  una profonda conoscenza del sistema
della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con
pluriennale  esperienza  nella  gestione  di  enti  o  organismi  sia
pubblici   sia  privati,  operanti  nel  settore  della  ricerca.  Il
Presidente  e'  nominato secondo le procedure all'articolo 6, comma 2
del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni,
e puo' essere confermato una sola volta.
   3.  Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta
gli  atti  che  impegnano  l'INAF  verso  l'esterno  e  che  gli sono
attribuiti dal decreto di riordino e dai regolamenti.
   4.  In  caso  di  urgenza  il  Presidente  adotta provvedimenti di
competenza  del  Consiglio  di Amministrazione sottoponendoli, per la
ratifica, alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.
   5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni
sono   svolte   da  un  vicepresidente,  nominato  dal  Consiglio  di
Amministrazione che lo elegge tra i suoi componenti.
   6.  Il  vicepresidente puo' operare anche sulla base di specifiche
deleghe  per  periodi  di  tempo  definiti, proposte dal Presidente e
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
   7.  Il Presidente puo' avvalersi della consulenza di esperti anche
esterni   all'INAF   su   particolari  temi  scientifici,  tecnici  e
amministrativi.
   8.  Le  indennita'  di  carica  del Presidente dell'INAF ed il suo
collocamento  in  aspettativa, sono disciplinate dall'articolo 14 del
decreto di riordino.