Articolo 5 - Il Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INAF ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Sovrintende l'andamento dell'INAF, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio scientifico, svolgendo i compiti di cui all'articolo 6, comma i del decreto di riordino. 2. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. Il Presidente e' nominato secondo le procedure all'articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta. 3. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'INAF verso l'esterno e che gli sono attribuiti dal decreto di riordino e dai regolamenti. 4. In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli, per la ratifica, alla prima seduta successiva del Consiglio stesso. 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge tra i suoi componenti. 6. Il vicepresidente puo' operare anche sulla base di specifiche deleghe per periodi di tempo definiti, proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 7. Il Presidente puo' avvalersi della consulenza di esperti anche esterni all'INAF su particolari temi scientifici, tecnici e amministrativi. 8. Le indennita' di carica del Presidente dell'INAF ed il suo collocamento in aspettativa, sono disciplinate dall'articolo 14 del decreto di riordino.