Articolo 6 - Compiti dei Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, programmazione generale e verifica dei risultati dell'attivita' dell'INAF, delibera gli atti fondamentali e provvede alle nomine secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del decreto di riordino. 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera in merito a: a) investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo, ad eccezione di quelli gia' approvati nel piano triennale dell'INAF e nei relativi aggiornamenti annuali; b) riordino e istituzione delle Strutture di ricerca dell'INAF, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per quanto di loro competenza; c) convenzioni con le universita' e con gli altri enti; d) ogni altra materia attribuita dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'INAF. 3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente dell'INAF e quattro componenti nominati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto di riordino. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.