Articolo 6 - Compiti dei Consiglio di Amministrazione

   1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  compiti  di indirizzo,
programmazione  generale  e  verifica  dei  risultati  dell'attivita'
dell'INAF,  delibera  gli  atti  fondamentali  e provvede alle nomine
secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  7,  comma 1 del decreto di
riordino.
   2.  Il  Consiglio  di Amministrazione, su proposta del Presidente,
delibera in merito a:
a) investimenti   in   infrastrutture,   commesse   e   richieste  di
   finanziamento,  di  importo  superiore  ad un valore determinato e
   aggiornato  periodicamente dal Consiglio medesimo, ad eccezione di
   quelli gia' approvati nel piano triennale dell'INAF e nei relativi
   aggiornamenti annuali;
b) riordino  e  istituzione  delle  Strutture  di  ricerca dell'INAF,
   sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni
   sindacali per quanto di loro competenza;
c) convenzioni con le universita' e con gli altri enti;
d) ogni  altra  materia  attribuita  dal  decreto  di  riordino e dai
   regolamenti dell'INAF.

   3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e' composto dal Presidente
dell'INAF  e  quattro  componenti  nominati  secondo  quanto previsto
dall'articolo 7, comma 2 del decreto di riordino. I componenti durano
in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.