Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. E inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente dell'INAF lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. 2. In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza, i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva. 3. Per la validita' delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'INAF sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 4. Per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per la nomina del vicepresidente, per l'adozione e modifica di tutti i regolamenti, e per le delibere relative al riordino e all'istituzione di Strutture e Centri di ricerca dell'INAF, ai grandi investimenti in infrastrutture ed alle commesse rilevanti, e' richiesto il voto favorevole di almeno tre componenti. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari. 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore amministrativo. Svolge le funzioni di segretario un funzionario indicato dal Presidente. Il Presidente dell'INAF invita i Direttori di Dipartimento a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 6. I verbali delle discussioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente. 7. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive eccettuate quelle in merito: a) al piano triennale e ai relativi aggiornamenti annuali per i quali si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; b) all'adozione e modifica dei regolamenti per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 18 del decreto di riordino; c) alle partecipazioni o costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto di riordino; d) a ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 8. Il dispositivo di ciascuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione e' reso pubblico con idoneo mezzo di diffusione, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali. 9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio stesso. 10. Le indennita' di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino. 11. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio stesso, ovvero decadono nei casi previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto di riordino.