Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

   1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione e' convocato dal Presidente
almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale e dei
relativi  aggiornamenti  annuali,  del  bilancio  di previsione e del
bilancio  consuntivo  dell'INAF.  La  convocazione,  inviata in forma
scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici,
almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono
allegati  i  principali  atti  relativi.  E  inoltre  convocato  ogni
qualvolta il Presidente dell'INAF lo richieda, ovvero su richiesta di
almeno tre consiglieri.
   2.  In  casi  di  effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in
teleconferenza,  i  cui atti e deliberazioni devono essere ratificati
alla prima riunione successiva.
   3.   Per   la   validita'   delle   riunioni   del   Consiglio  di
Amministrazione  e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi
componenti.   Le   deliberazioni  dell'INAF  sono  assunte  con  voto
favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voti, prevale
il voto del Presidente.
   4.   Per   l'approvazione  del  piano  triennale  e  dei  relativi
aggiornamenti   annuali,  del  bilancio  preventivo  e  del  bilancio
consuntivo,  per  la  nomina  del  vicepresidente,  per  l'adozione e
modifica  di  tutti  i  regolamenti,  e  per  le delibere relative al
riordino   e   all'istituzione  di  Strutture  e  Centri  di  ricerca
dell'INAF,  ai grandi investimenti in infrastrutture ed alle commesse
rilevanti,  e' richiesto il voto favorevole di almeno tre componenti.
L'astensione  e,  in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede
bianche o nulle, si intendono come voti contrari.
   5.  Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza
diritto  di  voto  il Direttore amministrativo. Svolge le funzioni di
segretario  un  funzionario  indicato  dal  Presidente. Il Presidente
dell'INAF  invita  i  Direttori  di  Dipartimento  a partecipare alle
riunioni   del   Consiglio  di  Amministrazione,  in  relazione  agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno.
   6.  I  verbali  delle discussioni del Consiglio di Amministrazione
sono raccolti e numerati cronologicamente.
   7.  Le  deliberazioni  assunte  dal  Consiglio di Amministrazione,
quando   non  diversamente  stabilito  dalla  delibera  stessa,  sono
immediatamente esecutive eccettuate quelle in merito:
a) al piano triennale e ai relativi aggiornamenti annuali per i quali
   si  applicano  le  disposizioni previste dal Decreto legislativo 5
   giugno 1998, n. 204;
b) all'adozione  e modifica dei regolamenti per le quali si applicano
   le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n.
   168 e dell'articolo 18 del decreto di riordino;
c) alle  partecipazioni  o  costituzione  di  consorzi,  fondazioni o
   societa'  con  soggetti  pubblici e privati, italiani e stranieri,
   per  i  quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,
   comma 1 del decreto di riordino;
d) a ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

   8.  Il  dispositivo  di  ciascuna  deliberazione  del Consiglio di
Amministrazione  e'  reso  pubblico  con  idoneo mezzo di diffusione,
secondo  la  normativa  vigente  e nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali.
   9.  Ai  componenti del Consiglio di Amministrazione e' corrisposto
il  trattamento  di  missione  secondo  le  modalita'  stabilite  con
apposita delibera del Consiglio stesso.
   10.  Le  indennita'  di  carica  dei  componenti  del Consiglio di
Amministrazione    sono    disciplinate   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.
   11.  I  componenti  del Consiglio di Amministrazione cessano dalla
carica  alla  scadenza del Consiglio stesso, ovvero decadono nei casi
previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto di riordino.