Articolo 9 - Costituzione e funzionamento dei Consiglio scientifico 1. Il Consiglio scientifico e' composto dal Presidente dell'INAF che lo presiede e da dodici componenti, nominati secondo le modalita' stabilite dall'articolo 8 del decreto di riordino. 2. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. I componenti del Consiglio scientifico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto di riordino, sono scelti tra scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'INAF, secondo le seguenti modalita': a) quattro membri sono designati dal Presidente dell'INAF; b) quattro membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei presenti, tra terne di nomi proposte da ciascun Direttore di Struttura di ricerca; c) quattro componenti sono eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'INAF. Le operazioni elettorali, indette dal Presidente, possono svolgersi anche con l'ausilio di idonei strumenti informatici e sono gestite da una commissione elettorale nominata dal Presidente. Sono eletti i quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione avviene con voto segreto, attraverso l'espressione di una sola preferenza. A parita' di voti ottenuti risulta eletto il candidato piu' anziano di eta'. Il Consiglio di Amministrazione verifica, sulla base del Curriculum vitae, il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 8 del decreto di riordino. In caso di assenza dei requisiti o rinuncia da parte degli eletti, si procede allo scorrimento della graduatoria. 4. Il Consiglio scientifico e' convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno per esprimere il parere sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. E inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno quattro membri. 5. I pareri sui piani triennali, di cui al comma precedente, devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta. 6. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del Presidente. 7. Il Consiglio scientifico, in relazione agli argomenti in esame, puo' invitare alle riunioni i Direttori di Dipartimento e i responsabili di specifiche attivita' di ricerca nell'ambito delle macroaree tematiche di cui al successivo articolo 15, comma 4. Il segretario del Consiglio eeletto tra i componenti del Consiglio stesso. 8. I verbali, che devono fare menzione di eventuali pareri contrari, sono firmati dal Presidente e dal segretario, trasmessi al Consiglio di Amministrazione e raccolti cronologicamente in apposito archivio. 9. I pareri espressi dal Consiglio sono resi pubblici con idoneo mezzo di diffusione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali. 10. Ai componenti del Consiglio scientifico e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 11. Ai componenti del Consiglio scientifico e' riconosciuto un gettone di presenza ai sensi dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino. 12. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti modalita': a) per i membri designati dal Presidente, provvede quest'ultimo; b) per i membri designati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di terne proposte dai Direttori delle Strutture di ricerca, si utilizzano le terne gia' acquisite; c) per i membri eletti dalla comunita' scientifica dell'INAF, si provvede attraverso lo scorrimento della graduatoria. I componenti, nominati ed eletti in sostituzione, cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio scientifico.