Articolo 9 - Costituzione e funzionamento dei Consiglio scientifico

   1.  Il  Consiglio scientifico e' composto dal Presidente dell'INAF
che lo presiede e da dodici componenti, nominati secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 8 del decreto di riordino.
   2.  I  componenti  del  Consiglio  scientifico  sono  nominati dal
Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.
   3.  I componenti del Consiglio scientifico, ai sensi dell'articolo
8  del  decreto  di  riordino,  sono scelti tra scienziati italiani e
stranieri  di  fama  internazionale,  con  particolare  e qualificata
professionalita'  ed  esperienza nel settore di competenza dell'INAF,
secondo le seguenti modalita':
a) quattro membri sono designati dal Presidente dell'INAF;
b) quattro membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione con
   delibera  assunta  a  maggioranza  dei presenti, tra terne di nomi
   proposte da ciascun Direttore di Struttura di ricerca;
c) quattro  componenti sono eletti dagli astronomi, dai ricercatori e
   dai tecnologi dell'INAF.

   Le   operazioni   elettorali,   indette  dal  Presidente,  possono
svolgersi  anche con l'ausilio di idonei strumenti informatici e sono
gestite  da  una commissione elettorale nominata dal Presidente. Sono
eletti i quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di
voti. La votazione avviene con voto segreto, attraverso l'espressione
di  una sola preferenza. A parita' di voti ottenuti risulta eletto il
candidato  piu'  anziano  di  eta'.  Il  Consiglio di Amministrazione
verifica,  sulla base del Curriculum vitae, il possesso dei requisiti
indicati  dall'articolo 8 del decreto di riordino. In caso di assenza
dei  requisiti  o  rinuncia  da  parte  degli eletti, si procede allo
scorrimento della graduatoria.
   4.  Il  Consiglio  scientifico e' convocato dal Presidente, almeno
una  volta  l'anno  per  esprimere  il parere sulle proposte di piano
triennale  e  sui  relativi  aggiornamenti  annuali. La convocazione,
inviata  in  forma  scritta,  anche  attraverso  l'utilizzo di idonei
strumenti  informatici,  almeno sette giorni prima, contiene l'ordine
del  giorno  al  quale  sono  allegati  i principali atti relativi. E
inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richieda, ovvero su
richiesta di almeno quattro membri.
   5.  I  pareri  sui  piani  triennali,  di cui al comma precedente,
devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta.
   6. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della
maggioranza  dei  suoi  componenti.  Le  deliberazioni  del Consiglio
scientifico  sono  assunte  a  maggioranza dei presenti. A parita' di
voti prevale il voto del Presidente.
   7. Il Consiglio scientifico, in relazione agli argomenti in esame,
puo'   invitare  alle  riunioni  i  Direttori  di  Dipartimento  e  i
responsabili  di  specifiche  attivita'  di ricerca nell'ambito delle
macroaree  tematiche  di  cui  al successivo articolo 15, comma 4. Il
segretario  del  Consiglio  eeletto  tra  i  componenti del Consiglio
stesso.
   8.  I  verbali,  che  devono  fare  menzione  di  eventuali pareri
contrari,  sono firmati dal Presidente e dal segretario, trasmessi al
Consiglio  di Amministrazione e raccolti cronologicamente in apposito
archivio.
   9.  I  pareri espressi dal Consiglio sono resi pubblici con idoneo
mezzo  di  diffusione,  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti in
materia di riservatezza dei dati personali.
   10.  Ai  componenti  del  Consiglio  scientifico e' corrisposto il
trattamento  di  missione secondo le modalita' stabilite con apposita
delibera del Consiglio di Amministrazione.
   11.  Ai  componenti  del  Consiglio scientifico e' riconosciuto un
gettone di presenza ai sensi dall'articolo 14, comma 4 del decreto di
riordino.
   12.  Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  taluni  dei componenti del
Consiglio  scientifico  cessino dalla carica prima della scadenza del
mandato,  si  procede  alla  loro  sostituzione  secondo  le seguenti
modalita':
a) per i membri designati dal Presidente, provvede quest'ultimo;
b) per  i  membri  designati  dal Consiglio di Amministrazione, sulla
   base  di  terne proposte dai Direttori delle Strutture di ricerca,
   si utilizzano le terne gia' acquisite;
c) per  i  membri  eletti  dalla  comunita' scientifica dell'INAF, si
   provvede attraverso lo scorrimento della graduatoria.

   I  componenti,  nominati  ed eletti in sostituzione, cessano dalla
carica alla scadenza del Consiglio scientifico.