Articolo 13 - Procedimento di adozione del bilancio di previsione

   1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, entro il mese di giugno di
ciascun  anno, stabilisce le linee guida per l'elaborazione del piano
triennale  ed  individua gli obiettivi programmatici per la redazione
del   bilancio  annuale.  I  predetti  obiettivi  tengono  conto  dei
risultati  finanziari  ed  economici  degli  esercizi precedenti e di
quello in corso.
   2.  Il  Direttore amministrativo, entro il 15 luglio, trasmette ai
Responsabili dei centri di responsabilita' di primo e secondo livello
una  circolare  contente  i  criteri,  le  modalita' e i tempi per la
redazione  dei  piani  triennali  di  gestione di cui all'articolo 5,
comma 3.
   3.  Il  Presidente,  entro il 30 ottobre, sottopone il progetto di
bilancio,   con  allegata  la  propria  relazione  programmatica,  al
Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Amministrazione.
   4.  Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre, approva
il  bilancio  di previsione dell'INAF e lo trasmette, con allegata la
relazione  del  Collegio  dei  Revisori, al Ministero dell'Economia e
delle Finanze e al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della
Ricerca, di seguito denominato MIUR.
   5.  Nel  caso  in  cui il bilancio di previsione non sia approvato
entro  la  chiusura  dell'esercizio finanziario in corso, l'INAF puo'
ricorrere  all'istituto della gestione provvisoria. In tale regime le
spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti
dall'ultimo  bilancio  approvato.  La  gestione  provvisoria non puo'
superare i quattro mesi.