Articolo 13 - Procedimento di adozione del bilancio di previsione 1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di giugno di ciascun anno, stabilisce le linee guida per l'elaborazione del piano triennale ed individua gli obiettivi programmatici per la redazione del bilancio annuale. I predetti obiettivi tengono conto dei risultati finanziari ed economici degli esercizi precedenti e di quello in corso. 2. Il Direttore amministrativo, entro il 15 luglio, trasmette ai Responsabili dei centri di responsabilita' di primo e secondo livello una circolare contente i criteri, le modalita' e i tempi per la redazione dei piani triennali di gestione di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Il Presidente, entro il 30 ottobre, sottopone il progetto di bilancio, con allegata la propria relazione programmatica, al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre, approva il bilancio di previsione dell'INAF e lo trasmette, con allegata la relazione del Collegio dei Revisori, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, di seguito denominato MIUR. 5. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, l'INAF puo' ricorrere all'istituto della gestione provvisoria. In tale regime le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La gestione provvisoria non puo' superare i quattro mesi.