Articolo 14 Assestamento, variazioni e storni al bilancio di previsione 1. Sulla base del rendiconto finanziario dell'INAF e dei risultati della gestione in corso, il Direttore amministrativo, predispone l'assestamento del bilancio. 2. Qualora dal rendiconto finanziario sia stato accertato un disavanzo di amministrazione superiore a quello presunto iscritto nel bilancio di previsione, con la delibera di assestamento vengono adottate le misure correttive necessarie al relativo assorbimento. 3. Il bilancio di assestamento, entro il 30 giugno, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dell'INAF. 4. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano modifiche al bilancio, il Consiglio di Amministrazione adotta, con le modalita' di cui ai commi precedenti e non oltre il 30 novembre, le necessarie variazioni di bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria; sono vietati gli storni tra i residui e la competenza. 5. Gli storni di bilancio aventi ad oggetto somme classificate nella stessa UPB sono adottate dal titolare del corrispondente centro di responsabilita' e non sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di necessita' e urgenza, le variazioni di bilancio possono essere disposte con provvedimento motivato del Presidente, che le comunichera' al Consiglio di amministrazione per la successiva ratifica. 6. Le entrate derivanti da proventi o da finanziamenti o rimborsi corrisposti da terzi, non iscritte nel bilancio di previsione, possono essere accertate direttamente dai centri di responsabilita' di primo o secondo livello per essere destinate a specifiche finalita'. 7. Gli accertamenti di cui al comma precedente sono comunicati al Direttore amministrativo per i necessari adempimenti e, qualora effettuati da centri di responsabilita' di secondo livello, sono comunicati anche ai centri di responsabilita' di primo livello.