Articolo 16 - Gestione delle spese

   1.  La  gestione  delle  spese  segue  le fasi dell'impegno, della
liquidazione, della ordinazione e del pagamento.
   2.  L'impegno  costituisce  autorizzazione ad impiegare le risorse
finanziarie,  con  cui,  a  seguito  di  obbligazione  giuridicamente
perfezionata,   e'  determinata  la  somma  da  pagare,  il  soggetto
creditore e la ragione del debito.
   3.  A  fronte  degli  oneri  connessi  ad  obbligazioni  negoziali
pluriennali  correlate  a  prestazioni a carico di terzi, puo' essere
assunto  un  impegno  globale  provvedendo  ad annotarlo con apposite
evidenze  anche  informatiche.  In  tali  casi  a  carico del singolo
esercizio  e' assunto un impegno pari alle obbligazioni di competenza
di quell'esercizio.
   4.   L'impegno   viene   assunto   dal   titolare  del  centro  di
responsabilita' di primo o di secondo livello, abilitato ad impegnare
verso l'esterno.
   5.  La  liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa
con  cui,  in  base  ai  documenti  ed ai titoli atti a comprovare il
diritto  del  creditore,  si  determina la somma da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
   6.  Costituiscono  economia  le  minori  spese  sostenute rispetto
all'impegno  assunto  nel  corso  dell'esercizio,  verificate  con la
conclusione della fase di liquidazione.
   7.   Il   pagamento  delle  spese  e'  ordinato  dal  responsabile
dell'ufficio  amministrativo  di  ciascuna  unita'  organizzativa  di
riferimento, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in
ordine  progressivo  e  contrassegnati  da  evidenze informatiche del
capitolo,  tratti sull'istituto di eredito incaricato del servizio di
cassa.
   8.  L'utilizzo  della carta di credito quale sistema di pagamento,
avviene  nel  rispetto  di  quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministero del Tesoro 9 dicembre 1996 n. 701.
   9.  Le  uscite  impegnate  e  non ordinate e quelle ordinate e non
pagate   costituiscono   i  residui  passivi  da  iscriversi  tra  le
passivita' dello stato patrimoniale.
   10.  Gli  impegni  che  al  termine  dell'esercizio  non risultano
perfezionati  in  obbligazioni  negoziali  non  costituiscono residui
passivi.