Articolo 17 - Affidamento dei servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, mediante gara ad evidenza pubblica. 2. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le vigenti disposizioni sulla tesoreria unica. 3. I rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa sono intrattenuti anche per via informatica, mediante la rete dell'INAF. 4. L'INAF puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. In tal caso unico traente e' l'istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale.