Articolo 17 - Affidamento dei servizio di cassa

   1.  Il  servizio  di  cassa  e'  affidato,  in  base  ad  apposita
convenzione  deliberata  dal  Consiglio di Amministrazione, a imprese
autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,  ai  sensi  del
Decreto  legislativo  1 settembre 1993 n. 385, e successive modifiche
ed integrazioni, mediante gara ad evidenza pubblica.
   2.  Le  modalita'  per l'espletamento del servizio di cassa devono
essere coerenti con le vigenti disposizioni sulla tesoreria unica.
   3. I rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa sono
intrattenuti anche per via informatica, mediante la rete dell'INAF.
   4.   L'INAF   puo'   avvalersi  dei  conti  correnti  postali  per
l'espletamento  di  particolari servizi. In tal caso unico traente e'
l'istituto  cassiere  di  cui  al  primo  comma,  previa emissione di
apposita reversale.