Articolo 18 - Servizio di cassa interno

   1.  Il  Direttore amministrativo puo' autorizzare l'istituzione di
un  servizio  di  cassa  interno sia per la sede centrale, che per le
strutture periferiche.
   2.  L'incarico  di  economo-cassiere  e'  conferito  dal Direttore
amministrativo per quanto attiene la sede centrale e dai Responsabili
delle Strutture di ricerca per quanto concerne le stesse.
   3.   Gli  economi-cassieri  sono  dotati,  all'inizio  di  ciascun
esercizio,  di  un  fondo  economale per il sostenimento di spese con
pagamento  in  contanti.  L'entita'  massima  del fondo economale, la
durata dell'incarico, le tipologie di spesa ammissibili, i criteri di
utilizzo,comprese  le  modalita'  di registrazione, l'importo massimo
per  ciascuna  spesa,  nonche'  il reintegro e la rendicontazione del
fondo   stesso   sono   stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore
amministrativo.  In  particolare,  per  la  gestione del fondo dovra'
tenersi  apposito registro che puo' essere anche di tipo informatico,
nel   quale   andranno  annotati  sia  i  prelievi  sia  i  pagamenti
effettuati.