Articolo 18 - Servizio di cassa interno 1. Il Direttore amministrativo puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale, che per le strutture periferiche. 2. L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal Direttore amministrativo per quanto attiene la sede centrale e dai Responsabili delle Strutture di ricerca per quanto concerne le stesse. 3. Gli economi-cassieri sono dotati, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo economale per il sostenimento di spese con pagamento in contanti. L'entita' massima del fondo economale, la durata dell'incarico, le tipologie di spesa ammissibili, i criteri di utilizzo,comprese le modalita' di registrazione, l'importo massimo per ciascuna spesa, nonche' il reintegro e la rendicontazione del fondo stesso sono stabiliti con provvedimento del Direttore amministrativo. In particolare, per la gestione del fondo dovra' tenersi apposito registro che puo' essere anche di tipo informatico, nel quale andranno annotati sia i prelievi sia i pagamenti effettuati.