Articolo 19 - Funzionari delegati

   1.  L'INAF  puo'  operare  in  casi  eccezionali  ed adeguatamente
motivati,  avvalendosi  anche di funzionari delegati quali ordinatori
secondari  di  spesa.  In tali casi, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione  che  individui  il  soggetto delegato alla spesa, si
provvede  all'apertura  di  un  apposito  conto corrente intestato al
funzionario,  le  cui  disponibilita'  costituiscono  il  limite  per
l'emissione degli ordinativi di pagamento.
   2.   Nell'ordinativo  di  pagamento  e'  indicato  il  capitolo  e
l'esercizio  finanziario  a  carico  del quale l'ordinativo stesso e'
stato emesso.
   3.  L'istituto  cassiere  ammette  al pagamento gli ordinativi nei
limiti della disponibilita' esistente sul conto.
   4.   A   fine   esercizio  le  disponibilita'  residue  sul  conto
costituiscono economia ed affluiscono al bilancio dell'INAF.
   5.  Ogni  funzionario  delegato  effettua la rendicontazione delle
spese  sostenute,  almeno due volte l'anno, secondo tempi e modalita'
definite   con   provvedimenti   del   Direttore  amministrativo;  la
trasmissione dei rendiconti non deve avvenire, in ogni caso, oltre il
mese  successivo  a  quello  di  riferimento. Il funzionario delegato
trasmette  al  titolare del centro di responsabilita' competente e al
Direttore amministrativo l'elenco analitico degli ordinativi disposti
per  ciascun  conto  e  per ciascun capitolo di spesa, con allegati i
documenti giustificativi.
   6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione, il
titolare  del  centro  di  responsabilita'  competente  ne attesta la
regolarita'.
   7.  L'omessa presentazione del rendiconto oltre i termini previsti
dal  comma  5  e'  segnalata  alla Corte dei Conti ed al Collegio dei
Revisori dei conti dal Direttore amministrativo.