Articolo 19 - Funzionari delegati 1. L'INAF puo' operare in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, avvalendosi anche di funzionari delegati quali ordinatori secondari di spesa. In tali casi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che individui il soggetto delegato alla spesa, si provvede all'apertura di un apposito conto corrente intestato al funzionario, le cui disponibilita' costituiscono il limite per l'emissione degli ordinativi di pagamento. 2. Nell'ordinativo di pagamento e' indicato il capitolo e l'esercizio finanziario a carico del quale l'ordinativo stesso e' stato emesso. 3. L'istituto cassiere ammette al pagamento gli ordinativi nei limiti della disponibilita' esistente sul conto. 4. A fine esercizio le disponibilita' residue sul conto costituiscono economia ed affluiscono al bilancio dell'INAF. 5. Ogni funzionario delegato effettua la rendicontazione delle spese sostenute, almeno due volte l'anno, secondo tempi e modalita' definite con provvedimenti del Direttore amministrativo; la trasmissione dei rendiconti non deve avvenire, in ogni caso, oltre il mese successivo a quello di riferimento. Il funzionario delegato trasmette al titolare del centro di responsabilita' competente e al Direttore amministrativo l'elenco analitico degli ordinativi disposti per ciascun conto e per ciascun capitolo di spesa, con allegati i documenti giustificativi. 6. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il titolare del centro di responsabilita' competente ne attesta la regolarita'. 7. L'omessa presentazione del rendiconto oltre i termini previsti dal comma 5 e' segnalata alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei conti dal Direttore amministrativo.