Articolo 20 - Rilevazione di costi e ricavi

   1.   Per  costo  si  intende  il  valore  delle  risorse  umane  e
strumentali impiegate nel corso dell'esercizio e viene valorizzato in
relazione   all'effettivo  consumo  ed  e'  attribuito  all'esercizio
amministrativo  in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in
cui si verifica l'esborso finanziario.
   2.  Per  ricavo  si  intende l'incremento del patrimonio derivante
dalla  cessione  di  beni o dallo svolgimento di servizi avvenuto nel
corso   dell'esercizio,  indipendentemente  dal  momento  in  cui  si
verifica l'entrata finanziaria.
   3.  Per  la  rilevazione  dei costi e dei ricavi sono utilizzati i
dati  delle  scritture  finanziarie  e  patrimoniali, rettificando ed
integrando le relative grandezze al fine di riferirle alla competenza
economica dell'esercizio.
   4.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  su  proposta del Direttore
amministrativo delibera il piano dei conti economico-patrimoniale.
   5.   Il  Direttore  amministrativo  individua  le  metodologie  di
rilevazione e di calcolo dei costi e dei ricavi.