Articolo 20 - Rilevazione di costi e ricavi 1. Per costo si intende il valore delle risorse umane e strumentali impiegate nel corso dell'esercizio e viene valorizzato in relazione all'effettivo consumo ed e' attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'esborso finanziario. 2. Per ricavo si intende l'incremento del patrimonio derivante dalla cessione di beni o dallo svolgimento di servizi avvenuto nel corso dell'esercizio, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'entrata finanziaria. 3. Per la rilevazione dei costi e dei ricavi sono utilizzati i dati delle scritture finanziarie e patrimoniali, rettificando ed integrando le relative grandezze al fine di riferirle alla competenza economica dell'esercizio. 4. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore amministrativo delibera il piano dei conti economico-patrimoniale. 5. Il Direttore amministrativo individua le metodologie di rilevazione e di calcolo dei costi e dei ricavi.