Articolo 21 - Gestione patrimoniale 1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme contenute negli articoli 812 e seguenti del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari a quantita' e a valore. 2. Il Direttore amministrativo, fermo quanto stabilito dall'articolo 2 del presente regolamento, definisce le modalita' per la tenuta, l'aggiornamento e la revisione degli inventari, nonche' per la valutazione dei beni e per la determinazione delle relative quote di ammortamento. 3. I beni sono presi in consegna da soggetti che ne rispondono personalmente per qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione. 4. Il Direttore amministrativo nomina un consegnatario dei beni e, su proposta del titolare del centro di responsabilita' competente, dei sub-consegnatari presso le strutture periferiche. Possono altresi' essere nominati dei consegnatari delegati alla gestione dei beni bibliografici e museali. 5. L'INAF procede alla ricognizione dei beni ed al rinnovo dei relativi inventari almeno ogni 10 anni.