Articolo 21 - Gestione patrimoniale

   1.  I  beni  si  distinguono in immobili e mobili secondo le norme
contenute  negli articoli 812 e seguenti del codice civile. Essi sono
descritti in separati inventari a quantita' e a valore.
   2.   Il   Direttore   amministrativo,   fermo   quanto   stabilito
dall'articolo  2 del presente regolamento, definisce le modalita' per
la  tenuta,  l'aggiornamento  e la revisione degli inventari, nonche'
per  la  valutazione  dei beni e per la determinazione delle relative
quote di ammortamento.
   3.  I  beni  sono  presi in consegna da soggetti che ne rispondono
personalmente  per  qualsiasi  danno  che  possa  derivare dalla loro
azione od omissione.
   4. Il Direttore amministrativo nomina un consegnatario dei beni e,
su  proposta  del  titolare del centro di responsabilita' competente,
dei   sub-consegnatari   presso  le  strutture  periferiche.  Possono
altresi'  essere nominati dei consegnatari delegati alla gestione dei
beni bibliografici e museali.
   5.  L'INAF  procede  alla  ricognizione dei beni ed al rinnovo dei
relativi inventari almeno ogni 10 anni.