Articolo 23 - Scritture contabili 1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare analiticamente per ciascun capitolo, e, distintamente per la competenza e per i residui, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare. 2. Nell'ambito delle scritture finanziarie e' prevista, come disciplinato dall'articolo 22, la tenuta di una contabilita' analitica basata su rilevazioni per centro di costo e finalizzata alla valutazione dei servizi e delle attivita' prodotte. 3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore e quantita' del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio. 4. Il Direttore amministrativo, fermo restando quanto disciplinato dall'ordinamento vigente, individua le ulteriori scritture contabili obbligatorie per ciascun centro di responsabilita'.