Articolo 23 - Scritture contabili

   1.   Le   scritture  finanziarie  devono  consentire  di  rilevare
analiticamente   per   ciascun  capitolo,  e,  distintamente  per  la
competenza  e per i residui, le entrate accertate, riscosse e rimaste
da riscuotere, le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare.
   2.  Nell'ambito  delle  scritture  finanziarie  e'  prevista, come
disciplinato   dall'articolo   22,  la  tenuta  di  una  contabilita'
analitica  basata  su  rilevazioni  per centro di costo e finalizzata
alla valutazione dei servizi e delle attivita' prodotte.
   3.  Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a
valore   e   quantita'   del   patrimonio  all'inizio  dell'esercizio
finanziario,  le  variazioni  intervenute  nel  corso dell'esercizio,
nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
   4. Il Direttore amministrativo, fermo restando quanto disciplinato
dall'ordinamento  vigente, individua le ulteriori scritture contabili
obbligatorie per ciascun centro di responsabilita'.