Articolo 27 - Stato patrimoniale

   1.  Lo  stato  patrimoniale  indica  la consistenza degli elementi
patrimoniali   attivi   e   passivi   all'inizio   e   alla  chiusura
dell'esercizio  e  pone  in  evidenza le variazioni intervenute nelle
singole  poste  attive  e  passive, l'incremento o la diminuzione del
patrimonio  netto  per  effetto  della  gestione  o  per altre cause,
nonche'  la  consistenza  dei  conti d'ordine riguardanti le garanzie
reali  e  personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di
terzi presso l'INAF e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non
ancora rese al termine dell'esercizio.
   2.  Lo stato patrimoniale e' redatto in conformita' allo schema di
bilancio di cui all'allegato L.
   3.  Sono  vietate  compensazioni  tra  partite  dell'attivo  e del
passivo.
   4.  Il Direttore amministrativo individua le modalita' applicative
in  ordine  ai  criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi
patrimoniali  attivi  e passivi, in conformita' ai principi contabili
degli enti pubblici istituzionali.