Articolo 27 - Stato patrimoniale 1. Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause, nonche' la consistenza dei conti d'ordine riguardanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'INAF e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio. 2. Lo stato patrimoniale e' redatto in conformita' allo schema di bilancio di cui all'allegato L. 3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo. 4. Il Direttore amministrativo individua le modalita' applicative in ordine ai criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, in conformita' ai principi contabili degli enti pubblici istituzionali.