Articolo 28 - Nota integrativa 1. La nota integrativa illustra l'andamento della gestione, nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, al fine di migliorare la comprensione dei dati contabili e si articola nelle seguenti parti: a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del conto consuntivo; b) analisi delle voci del rendiconto finanziario; c) analisi delle voci dello stato patrimoniale; d) analisi delle voci del conto economico; e) altre notizie integrative. 2. La nota deve contenere gli elementi richiesti dall'articolo 2427 del codice civile, in quanto applicabili, nonche': a) l'illustrazione dei risultati finanziari complessivi e delle relative variazioni; b) la composizione delle contribuzioni ordinarie ed in conto capitale e la relativa destinazione; c) l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendo in evidenza la composizione e la destinazione; d) la composizione dei residui attivi e passivi e la loro classificazione in merito al grado di esigibilita'.