Articolo 28 - Nota integrativa

   1.  La  nota  integrativa  illustra  l'andamento  della  gestione,
nonche'   i   fatti   di   rilievo   verificatisi  dopo  la  chiusura
dell'esercizio,  al  fine  di  migliorare  la  comprensione  dei dati
contabili e si articola nelle seguenti parti:
a) criteri  di  valutazione  utilizzati  nella  redazione  del  conto
   consuntivo;
b) analisi delle voci del rendiconto finanziario;
c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
d) analisi delle voci del conto economico;
e) altre notizie integrative.

2. La  nota  deve contenere gli elementi richiesti dall'articolo 2427
   del codice civile, in quanto applicabili, nonche':
a) l'illustrazione  dei  risultati  finanziari  complessivi  e  delle
   relative variazioni;
b) la composizione delle contribuzioni ordinarie ed in conto capitale
   e la relativa destinazione;
c) l'analisi  puntuale  del risultato di amministrazione, mettendo in
   evidenza la composizione e la destinazione;
d) la   composizione   dei   residui  attivi  e  passivi  e  la  loro
   classificazione in merito al grado di esigibilita'.