Articolo 30
         Relazione sulla gestione e procedimento di adozione
                        del conto consuntivo

   1. Il Direttore amministrativo, sulla base delle relazioni recanti
informazioni   dettagliate   sull'attivita'   svolta,   con  adeguata
dimostrazione   dei   flussi  finanziari  economici  e  patrimoniali,
relativi  al  centro di responsabilita' e di competenza pervenute dai
titolari   dei   centri   di  responsabilita',  redige  la  relazione
accompagnatoria  al bilancio secondo la disciplina dell'articolo 2428
del codice civile in quanto applicabile.
   2.  Il  Direttore  amministrativo,  entro  il  31 marzo di ciascun
esercizio,  predispone il progetto di conto consuntivo e lo trasmette
al Presidente, corredato della relazione sulla gestione.
   3.  Il  Presidente,  entro  il  15  aprile,  sottopone il predetto
progetto,  al  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  e al Consiglio di
Amministrazione.
   4.  Al  conto  consuntivo e' allegata una relazione del Presidente
che illustra i risultati piu' significativi della gestione, anche con
riguardo alla realizzazione degli obiettivi programmati.
   5.  Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile approva il
conto  consuntivo  e  lo  trasmette  con  allegata  la  relazione del
Collegio dei Revisori al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al
MIUR.