Articolo 30 Relazione sulla gestione e procedimento di adozione del conto consuntivo 1. Il Direttore amministrativo, sulla base delle relazioni recanti informazioni dettagliate sull'attivita' svolta, con adeguata dimostrazione dei flussi finanziari economici e patrimoniali, relativi al centro di responsabilita' e di competenza pervenute dai titolari dei centri di responsabilita', redige la relazione accompagnatoria al bilancio secondo la disciplina dell'articolo 2428 del codice civile in quanto applicabile. 2. Il Direttore amministrativo, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, predispone il progetto di conto consuntivo e lo trasmette al Presidente, corredato della relazione sulla gestione. 3. Il Presidente, entro il 15 aprile, sottopone il predetto progetto, al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Amministrazione. 4. Al conto consuntivo e' allegata una relazione del Presidente che illustra i risultati piu' significativi della gestione, anche con riguardo alla realizzazione degli obiettivi programmati. 5. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile approva il conto consuntivo e lo trasmette con allegata la relazione del Collegio dei Revisori al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al MIUR.