Articolo 32 - Compiti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila ai sensi della normativa vigente, sull'osservanza delle leggi e verificando la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali esplicando altresi' attivita' di collaborazione con gli organi di vertice. 2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono trasmessi al Collegio stesso almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti. 3. Il riscontro di regolarita' ha per oggetto l'andamento della gestione complessiva e si svolge attraverso verifiche, controlli e riscontri sulla corretta tenuta delle scritture contabili e sulla consistenza di cassa, sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e titoli in custodia. 4. In ordine all'equilibrio finanziario, il Collegio accerta che non ricorrano, dal lato delle entrate e delle spese, condizioni suscettibili di pregiudicare la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario o di compromettere gli equilibri dei successivi esercizi. 5. I risultati dell'attivita' del Collegio sono espressi attraverso: il parere sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione al conto consuntivo, appositi referti che il Collegio predispone, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e ogni qual volta abbia da segnalare gli esiti del proprio controllo.