Articolo 32 - Compiti

   1.  Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  vigila ai sensi della
   normativa  vigente,  sull'osservanza  delle leggi e verificando la
   regolarita'  della gestione e la corretta applicazione delle norme
   di  amministrazione, di contabilita' e fiscali esplicando altresi'
   attivita' di collaborazione con gli organi di vertice.
   2.  I  documenti  relativi  agli  atti  deliberativi  sui quali il
   Collegio  esprime  il  proprio  parere  sono trasmessi al Collegio
   stesso  almeno  15  giorni prima del giorno fissato per l'adozione
   degli atti.
   3.  Il  riscontro  di regolarita' ha per oggetto l'andamento della
   gestione complessiva e si svolge attraverso verifiche, controlli e
   riscontri  sulla corretta tenuta delle scritture contabili e sulla
   consistenza  di  cassa,  sulla esistenza dei valori, dei titoli di
   proprieta' e sui depositi e titoli in custodia.
   4.  In  ordine all'equilibrio finanziario, il Collegio accerta che
   non  ricorrano,  dal  lato delle entrate e delle spese, condizioni
   suscettibili   di   pregiudicare  la  chiusura  dell'esercizio  in
   pareggio   finanziario   o  di  compromettere  gli  equilibri  dei
   successivi esercizi.
   5.   I   risultati   dell'attivita'  del  Collegio  sono  espressi
   attraverso:  il  parere  sul  bilancio preventivo e sulle relative
   variazioni    sottoposte   all'approvazione   del   Consiglio   di
   Amministrazione,   la  relazione  al  conto  consuntivo,  appositi
   referti  che il Collegio predispone, su richiesta del Consiglio di
   Amministrazione e ogni qual volta abbia da segnalare gli esiti del
   proprio controllo.