Articolo 33 - Normativa applicabile 1. L'attivita' negoziale, fermo quanto disciplinato dalle norme del presente Titolo, si svolge con l'osservanza delle disposizioni comunitarie. 2. L'attivita' negoziale si svolge in conformita' ai principi di correttezza, imparzialita', concorrenzialita', trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' dei procedimenti. 3. Al fine di fornire ai centri di responsabilita' competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra quelle di cui al precedente comma 1, sono da ritenere vigenti, la Direzione amministrativa cura la predisposizione e l'aggiornamento di un "manuale operativo per l'attivita' contrattuale", contenente, tra l'altro, schemi di contratto-tipo da adottarsi per le forniture, lavori e servizi.