Articolo 33 - Normativa applicabile

   1.  L'attivita'  negoziale,  fermo quanto disciplinato dalle norme
   del presente Titolo, si svolge con l'osservanza delle disposizioni
   comunitarie.
   2.  L'attivita'  negoziale si svolge in conformita' ai principi di
   correttezza,    imparzialita',   concorrenzialita',   trasparenza,
   efficienza, efficacia ed economicita' dei procedimenti.
   3.  Al  fine di fornire ai centri di responsabilita' competenti il
   necessario  ausilio  tecnico  ed il quadro delle disposizioni che,
   tra quelle di cui al precedente comma 1, sono da ritenere vigenti,
   la    Direzione   amministrativa   cura   la   predisposizione   e
   l'aggiornamento   di   un   "manuale   operativo  per  l'attivita'
   contrattuale",  contenente,  tra l'altro, schemi di contratto-tipo
   da adottarsi per le forniture, lavori e servizi.