Articolo 35 - Prezzi 1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo i casi in cui i beni e i servizi resi non siano per loro natura determinabili preventivamente, anche in relazione alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni richieste, nonche' nei casi in cui il prezzo, per i beni o le prestazioni, sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dai successivi commi. 2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi dei listini ufficiali. 3. Anticipazioni sul prezzo possono essere previste, nella misura massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, soltanto nel caso di contratti per la fornitura di strumentazioni scientifiche e tecnologiche di particolare complessita'. A tal fine si intendono di particolare complessita' quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate nella configurazione necessaria all'INAF ai fini della costruzione e dell'implementazione di apparati sperimentali per la ricerca nei campi istituzionali. In sede di indizione della procedura ovvero in sede di definizione dell'importo contrattuale, nel caso di beni offerti da fornitori unici, con esplicita motivazione, si dara' conto della particolare complessita'. 4. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dai titolari dei centri di responsabilita' attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche da apposite indagini. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse puo' essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'INAF, nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalita', che accerti la congruita' dei prezzi praticati.