Articolo 36 - Proroga dei contratti

   1.  I  contratti  per  la fornitura di beni e servizi, che abbiano
   durata  non  inferiore  all'anno,  possono prevedere l'obbligo del
   fornitore   a  proseguire  la  medesima  prestazione  a  richiesta
   dell'INAF ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri
   4  mesi. La decisione di impone al fornitore la prosecuzione della
   prestazione  e'  adottata dal soggetto competente alla conclusione
   del contratto.