Articolo 36 - Proroga dei contratti 1. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta dell'INAF ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi. La decisione di impone al fornitore la prosecuzione della prestazione e' adottata dal soggetto competente alla conclusione del contratto.