Articolo 37 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione 1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente e' tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il 20 per cento dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.