Articolo 37 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione

   1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro
   esecuzione  si renda necessario un aumento o una diminuzione della
   prestazione,  il  contraente  e'  tenuto  ad  assoggettarvisi agli
   stessi  patti  e  condizioni del contratto, sempre che le relative
   variazioni  siano complessivamente contenute entro il 20 per cento
   dell'importo  contrattuale  e non siano tali da alterare la natura
   della prestazione originaria.