Articolo 38 - Clausola penale

   1.  I  contratti  devono  prevedere  le penalita', con clausola di
   risarcibilita'  dell'ulteriore  danno, per il mancato o l'inesatto
   adempimento,   nonche'   per   la   ritardata   esecuzione   delle
   prestazioni.
   2. L'applicazione della penale e' di competenza dell'INAF.