Articolo 41 - Decisione di contrattare 1. La volonta' dell'INAF di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, di seguito denominato "decisione di contrattare". 2. La decisione di contrattare deve contenere: a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico; b) l'oggetto del contratto; c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) il responsabile del procedimento; f) l'importo e le modalita' di costituzione della cauzione definitiva, ovvero l'espressa e motivata volonta' di prescinderne; g) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura. 3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma precedente. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' competente ad adottare le decisione di contrattare per investimenti in infrastrutture e commesse secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento. 5. Ad eccezione delle ipotesi in cui e' competente il Consiglio di Amministrazione, la decisione a contrattare sara' adottata dal Direttore amministrativo o dal Direttore della Struttura periferica, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione. 6. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia nonche' la gestione del fondo economale sono disciplinati da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione anche sulla base dei principi e dei criteri fissati nel D.P.R. n. 554/1999 e nel D.P.R. n. 384/2001.