Articolo 41 - Decisione di contrattare

   1.  La  volonta'  dell'INAF  di provvedere mediante contratto deve
   essere   espressa   con   apposito  atto,  di  seguito  denominato
   "decisione di contrattare".
   2. La decisione di contrattare deve contenere:
a) il  fine  che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi
   che  si  intendono  ottenere per il soddisfacimento dell'interesse
   pubblico;
b) l'oggetto del contratto;
c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
e) il responsabile del procedimento;
f) l'importo   e   le   modalita'   di  costituzione  della  cauzione
   definitiva, ovvero l'espressa e motivata volonta' di prescinderne;
g) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare
   alla procedura.

   3.  La  decisione di contrattare deve essere congruamente motivata
con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma
precedente.
   4.  Il  Consiglio  di Amministrazione e' competente ad adottare le
decisione   di  contrattare  per  investimenti  in  infrastrutture  e
commesse  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  2  del
regolamento di organizzazione e funzionamento.
   5. Ad eccezione delle ipotesi in cui e' competente il Consiglio di
Amministrazione,  la  decisione  a  contrattare  sara'  adottata  dal
Direttore  amministrativo o dal Direttore della Struttura periferica,
secondo    quanto   stabilito   con   delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione.
   6.  L'acquisizione  di  beni e servizi e l'esecuzione di lavori in
economia nonche' la gestione del fondo economale sono disciplinati da
apposito   regolamento,   adottato  con  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione  anche  sulla base dei principi e dei criteri fissati
nel D.P.R. n. 554/1999 e nel D.P.R. n. 384/2001.