Articolo 43 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale 1. Con la decisione di contrattare e' nominato, per ciascun contratto, un responsabile del relativo procedimento, nella persona del dirigente dell'unita' competente per materia ovvero di un altro funzionario, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 22 della legge 7 agosto 1990, n.241. 2. Il funzionario responsabile e' preposto a seguire l'intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni all'INAF e provvede affinche' la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo piu' rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicita' e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto, informando di eventuali irregolarita' o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine. 3. Il nome e la sede del responsabile del procedimento contrattuale sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate, anche riportandoli nel bando ovvero nella lettera di invito e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere. 4. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una relazione ove sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalita' della specifica vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualita' con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. La relazione e' trasmessa al soggetto che ha adottato la decisione di contrattare.