Articolo 43 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

   1.  Con  la  decisione  di  contrattare  e'  nominato, per ciascun
contratto,  un  responsabile del relativo procedimento, nella persona
del  dirigente  dell'unita' competente per materia ovvero di un altro
funzionario,  ai  sensi  degli  articoli  4,  5, 6 e 22 della legge 7
agosto 1990, n.241.
   2. Il funzionario responsabile e' preposto a seguire l'intero iter
del  procedimento  contrattuale,  anche  nelle fasi che eventualmente
debbano  svolgersi  in  uffici  interni o esterni all'INAF e provvede
affinche'   la  formazione  ed  esecuzione  del  contratto  avvengano
regolarmente  e  nel modo piu' rapido, nel rispetto delle norme sulla
pubblicita'  e  delle  altre  regole  procedurali.  A  tal  fine,  il
funzionario  responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati,
in  modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene
i  necessari  rapporti  con  tutti  gli organi che intervengono nella
formazione  ed  esecuzione  del  contratto,  informando  di eventuali
irregolarita'   o   rallentamenti,   facendo  proposte  per  il  loro
superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
   3.   Il   nome   e  la  sede  del  responsabile  del  procedimento
contrattuale  sono  resi noti al pubblico nelle forme adeguate, anche
riportandoli  nel  bando  ovvero  nella  lettera  di  invito e, per i
contratti  di  esecuzione  di  lavori,  sono indicati nel cartello di
cantiere.
   4.  Al  termine  del suo incarico il responsabile del procedimento
presenta   una  relazione  ove  sono  segnalati  tutti  gli  elementi
rilevanti  al  fine di poter valutare il grado di funzionalita' della
specifica   vicenda   contrattuale  e  la  esattezza,  correttezza  e
puntualita'  con  cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.
La relazione e' trasmessa al soggetto che ha adottato la decisione di
contrattare.