Articolo 44 - Supporto all'attivita' contrattuale 1. La Direzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 del presente regolamento, fornisce alle strutture periferiche il necessario supporto tecnico-giuridico, nella predisposizione degli atti da adottare. 2. L'INAF si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi che interessano l'attivita' dell'ente. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica dell'INAF.