Articolo 44 - Supporto all'attivita' contrattuale

   1.  La Direzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 33 comma 3
del  presente  regolamento,  fornisce  alle  strutture periferiche il
necessario  supporto  tecnico-giuridico,  nella predisposizione degli
atti da adottare.
   2. L'INAF si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei
dati  sui  prezzi che interessano l'attivita' dell'ente. Le strutture
amministrative  competenti  a  svolgere l'attivita' contrattuale sono
tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle
relative elaborazioni mediante la rete informatica dell'INAF.