Articolo 47 Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando 1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) allorche' la difficolta' di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura; b) allorche' l'esito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzi l'impossibilita' di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura.