Articolo 47
  Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando

   1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di
un bando, nei seguenti casi:
a) allorche'   la   difficolta'  di  predeterminare  con  sufficiente
   precisione   le  specifiche  del  contratto,  mediante  capitolato
   speciale,   non   consenta   di  prescindere  da  un  rapporto  di
   negoziazione con i partecipanti alla procedura;
b) allorche'   l'esito  infruttuoso  di  altra  procedura  con  bando
   evidenzi   l'impossibilita'   di   definire   il  contenuto  della
   prestazione  o  del  contratto  prescindendo  da  un  rapporto  di
   negoziazione con i partecipanti alla procedura.