Articolo 48 Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali 1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorche' la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'INAF puo' essere resa soltanto da una impresa determinata. 2. In particolare, l'impossibilita' di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalita', anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attivita' contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso. 3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai commi precedenti ovvero qualora l'interesse dell'INAF a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente. 4. Si provvede, altresi', mediante procedure negoziate non concorrenziali per l'acquisto di beni immobili, qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.