Articolo 48
     Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

   1.  Si  provvede  mediante  procedure negoziate non concorrenziali
allorche'  la  prestazione  idonea a soddisfare le esigenze dell'INAF
puo' essere resa soltanto da una impresa determinata.
   2.   In   particolare,  l'impossibilita'  di  ottenere  altrimenti
un'idonea  prestazione  deve  risultare  in  considerazione  del  suo
oggetto, o delle modalita', anche di tempo e di luogo, di esecuzione,
ovvero  del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella
precedente   attivita'   contrattuale   dell'ente   o   in   rapporti
contrattuali in corso.
   3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate
non  concorrenziali  secondo  i  criteri  di  cui ai commi precedenti
ovvero  qualora l'interesse dell'INAF a cedere la prestazione oggetto
del  contratto  dipenda  dalle  specifiche caratteristiche soggettive
riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.
   4.   Si  provvede,  altresi',  mediante  procedure  negoziate  non
concorrenziali  per  l'acquisto  di beni immobili, qualora l'esigenza
dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico
bene oggetto della procedura.