Articolo 50 - Utilizzazione delle procedure aperte

   1.   Nei  casi  previsti  dall'articolo  precedente,  si  provvede
mediante  procedure  aperte  allorche', in considerazione del tipo di
contratto,   l'eventuale  elevato  numero  di  partecipanti  non  sia
suscettibile  di  compromettere  l'interesse  dell'INAF  e sempre che
ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'amministrazione  non  ritenga  necessario selezionare coloro che
   intendono  partecipare  alla procedura, considerando assolutamente
   indifferente  che  tali  soggetti  posseggano  requisiti ulteriori
   rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o
   dispongano in misura diversa di tali requisiti.
b) le   attivita'   necessarie  alla  formazione  dell'offerta  ed  i
   requisiti  soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la
   mancanza  di  un  preventivo invito dell'amministrazione non abbia
   l'effetto  di  dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal
   partecipare alla procedura.

   2.  Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando
di gara.