Articolo 50 - Utilizzazione delle procedure aperte 1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, si provvede mediante procedure aperte allorche', in considerazione del tipo di contratto, l'eventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere l'interesse dell'INAF e sempre che ricorrano i seguenti presupposti: a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti. b) le attivita' necessarie alla formazione dell'offerta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito dell'amministrazione non abbia l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare alla procedura. 2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.