Articolo 51 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali,
                 ristrette o negoziate, senza bando

   1.  Le  procedure  previste rispettivamente dagli articoli 47 e 49
del  presente  regolamento, si svolgono senza previa pubblicazione di
un  bando  ovvero  mediante  pubblicazione sintetica e rinvio al sito
internet dell'INAF, nei seguenti casi:
a) allorche' l'amministrazione si trovi nella necessita' di acquisire
   o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali
   casi  l'urgenza  va valutata in relazione ai presumibili tempi che
   sarebbero  altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure
   precedute da bando;
b) allorche'  il  valore  del  contratto  sia  talmente  basso da non
   giustificare le spese di pubblicazione dell'avviso di bando di cui
   al  successivo  articolo  54,  comma  4.  In  tale  ultimo caso le
   modalita'  applicative saranno definite con delibera del Consiglio
   di Amministrazione.