Articolo 51 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando 1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 47 e 49 del presente regolamento, si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet dell'INAF, nei seguenti casi: a) allorche' l'amministrazione si trovi nella necessita' di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure precedute da bando; b) allorche' il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di pubblicazione dell'avviso di bando di cui al successivo articolo 54, comma 4. In tale ultimo caso le modalita' applicative saranno definite con delibera del Consiglio di Amministrazione.