Articolo 55
       Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti
                    da invitare o da interpellare

   1.  Sono  esclusi  per un periodo di 10 anni da tutte le procedure
contrattuali  coloro  che  nell'esecuzione di contratti stipulati con
l'INAF  o  con  altre  pubbliche  amministrazioni  risultino  essersi
comportati  con  malafede  o  negligenza.  Sono altresi' esclusi quei
soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base
alla normativa statale, e' prevista l'esclusione dalla partecipazione
a  procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L'esclusione
e' dichiarata con atto insindacabile dell'amministrazione.
   2.  I  requisiti  che  i soggetti interessati devono possedere per
partecipare   alla   procedura  sono  stabiliti  dalla  decisione  di
contrattare e sono indicati dall'eventuale bando.
   3.  Nei  concorsi  di  progettazione  i  soggetti da invitare sono
individuati,  tra  quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto
della  loro  capacita' tecnica, risultante dall'elenco dei principali
contratti  stipulati  negli  ultimi  tre anni, e della loro capacita'
economico-finanziaria.   Tali   requisiti  devono  essere  dimostrati
mediante  idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al
momento della richiesta di invito.
   4.  Nelle  procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti
da  invitare  o  da  interpellare sono individuati, tra quelli che ne
hanno  fatto  richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per
partecipare  alla  procedura  e, qualora cio' sia previsto dal bando,
tenendo  conto  della loro capacita' tecnica ed economico-finanziaria
ai sensi del comma precedente.
   5. Con la decisione di contrattare puo' essere stabilito un numero
massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui
ai  commi  3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti
che forniscano la maggior affidabilita' da valutare in relazione agli
elementi di cui al comma 3.
   6.  Nelle  procedure  concorrenziali, ristrette o negoziate, senza
bando,  il  soggetto  competente allo specifico contratto individua i
soggetti  da  invitare  o  da  interpellare in numero non inferiore a
cinque,  qualora esistenti. La scelta di tali soggetti e' effettuata,
ove  possibile,  a  rotazione e in modo che siano comunque invitati o
interpellati   soggetti   appartenenti   a  ciascuna  delle  seguenti
categorie:  soggetti  con  cui  l'organo  competente  allo  specifico
contratto  abbia  gia' avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti
gia'  invitati  o  interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai
invitati o interpellati.