Articolo 56 - Svolgimento dei concorsi di progettazione 1. Quando l'INAF procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione. 2. Nel caso in cui nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura e' stata bandita, l'INAF puo' avviare una nuova, identica o diversa, procedura. 3. La decisione di contrattare, in relazione all'interesse dell'INAF ed ai presumibili costi di progettazione, puo' prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.