Articolo 56 - Svolgimento dei concorsi di progettazione

   1.  Quando  l'INAF  procede  mediante concorso di progettazione, i
concorrenti  invitati a partecipare alla procedura presentano le loro
offerte  in  relazione  al  progetto  ed  al  capitolato  di  massima
approvato  con  la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle
caratteristiche  essenziali della prestazione indicate dalla medesima
decisione.
   2.  Nel  caso  in  cui nessuno dei progetti presentati corrisponda
alle esigenze per le quali la procedura e' stata bandita, l'INAF puo'
avviare una nuova, identica o diversa, procedura.
   3.   La  decisione  di  contrattare,  in  relazione  all'interesse
dell'INAF ed ai presumibili costi di progettazione, puo' prevedere la
concessione  di  compensi  o  rimborsi spese per i progetti che siano
riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.