Articolo 57 - Svolgimento delle procedure negoziate 1. Nelle procedure concorrenziali l'INAF svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute piu' rispondenti alle necessita' dell'INAF ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione e' dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato. 2. Nelle procedure non concorrenziali, l'INAF svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto. 3. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono anche svolgersi senza alcuna formalita', ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.