Articolo 57 - Svolgimento delle procedure negoziate

   1.  Nelle procedure concorrenziali l'INAF svolge, anche in maniera
separata  e  reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti,
per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la
procedura  alcuni  dei partecipanti offrano prestazioni ritenute piu'
rispondenti  alle  necessita'  dell'INAF  ed  aventi  caratteristiche
parzialmente   diverse   dalle   altre   offerte,   anche  gli  altri
partecipanti   devono  essere  invitati  a  fare  una  nuova  offerta
sull'oggetto   del  contratto  come  ridefinito.  Lo  svolgimento  di
ciascuna  fase  della  negoziazione e' dettagliatamente illustrato in
apposita  relazione,  che  viene predisposta nel corso di svolgimento
della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con
ciascun soggetto interpellato.
   2.  Nelle  procedure  non  concorrenziali,  l'INAF svolge apposita
trattativa  con il soggetto interpellato ai fini della determinazione
del contenuto del contratto.
   3. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono
anche  svolgersi  senza  alcuna  formalita', ma le offerte definitive
devono risultare da atto scritto.