Articolo 58
   Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette

   1.  Quando  l'INAF  provvede mediante procedure aperte e procedure
ristrette,  i  concorrenti  devono  presentare  le  loro  offerte  in
relazione  al  capitolato  speciale  dettagliatamente  definito dalla
decisione  di  contrattare.  La scelta del contraente avviene secondo
quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
   2.  Nelle  procedure  aperte  ed in quelle ristrette con bando, la
gara  si  svolge  nel  giorno  e nell'ora stabiliti dal bando o dalla
lettera  di invito ed e' dichiarata deserta nel caso in cui non siano
state  presentate  almeno  due  offerte. Le procedure ristrette senza
bando  possono  essere  svolte senza alcuna formalita', acquisendo le
offerte  secondo  gli  usi  del  commercio,  ma, comunque, sempre per
iscritto.
   3.  Nel caso delle procedure aperte, l'INAF, prima di esaminare le
offerte  presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano
i  requisiti  richiesti  per  partecipare alla procedura. Nel caso di
procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati
a partecipare ai sensi del precedente articolo 55.