Articolo 60 - Prestazioni di lavoro autonomo

   1.  In  conformita' alla normativa vigente, l'INAF puo' concludere
contratti   d'opera   o   affidare  incarichi  professionali  per  lo
svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto.
   2.  Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita'  di  ricerca,  per  acquisire prestazioni di consulenza, di
progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi
o  tecnici  dell'INAF, nonche' per la formazione delle commissioni di
cui  all'articolo  52  o  per  lo svolgimento del collaudo o verifica
previsti dall'articolo 39, comma 3 del presente regolamento.
   3.  Alla  scelta  del  contraente  si provvede mediante procedure,
ristrette  o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni
ad  alto  contenuto  di  professionalita', che richiedano un rapporto
intuitu  personae  e  che  non  abbiano  ad oggetto lo svolgimento di
attivita'  di  ricerca  scientifica,  la  scelta  del contraente puo'
avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.