Articolo 60 - Prestazioni di lavoro autonomo 1. In conformita' alla normativa vigente, l'INAF puo' concludere contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto. 2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attivita' di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell'INAF, nonche' per la formazione delle commissioni di cui all'articolo 52 o per lo svolgimento del collaudo o verifica previsti dall'articolo 39, comma 3 del presente regolamento. 3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalita', che richiedano un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica, la scelta del contraente puo' avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.