Art. 2.

  Le  contribuzioni  dovute  dal  prestatore  di  lavoro per fondi di
previdenza  o  per altre forme previdenziali relativamente al periodo
valutabile  ai  sensi del primo comma del precedente articolo possono
essere  versate  in un numero di rate non superiore a quello compreso
nel periodo di tempo medesimo.
  I   riammessi   in   servizio   possono  chiedere  che  l'ammontare
dell'indennita' di anzianita' percepita per il licenziamento avvenuto
per motivi politici od in applicazione di norme razziali sia detratto
dalla  indennita'  che  dovra'  essere liquidata alla risoluzione del
rapporto,  sempre che non preferiscano procedere alla restituzione in
base ad un diverso accordo con l'istituto interessato.