Art. 71. (Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione) L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza. Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformita' alle risultanze degli atti. Visto, il Ministro per il tesoro PELLA