Art. 11. Il direttore generale dell'Ente e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente dell'Ente sentito il Consiglio. Egli interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente. Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio. Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega del presidente. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Ente puo' essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.