Art. 11.

  Il  direttore  generale  dell'Ente  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro   per   l'agricoltura  e  le  foreste  su  designazione  del
presidente dell'Ente sentito il Consiglio.
  Egli   interviene,   senza   voto,  alle  sedute  del  Consiglio  e
controfirma i verbali.
  Dirige,  sorveglia  e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde
del loro andamento al presidente.
  Cura  la  esecuzione  di  tutte  le  deliberazioni  del  presidente
accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei
regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura
e le foreste.
  Controfirma  i  mandati  di  pagamento e tutte le deliberazioni del
presidente  che  comportino  spese  per  l'Ente  o  che  comunque  ne
impegnino il patrimonio.
  Firma  la  corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal
comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega del presidente.
  Con  decreto  del  Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei
funzionari   dell'Ente   puo'  essere  incaricato  di  sostituire  il
direttore generale in caso di assenza o di impedimento.