Art. 9.

  Le  deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f),
g),  i),  1), m), n), o), q), r), s) dell'articolo precedente nonche'
le deliberazioni relative alle assunzioni del personale sono soggette
all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Il  regolamento  indicato alla lettera b) e' approvato dal Ministro
per  l'agricoltura  e  le  foreste  di  concerto  col Ministro per il
tesoro.