Art. 9. Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f), g), i), 1), m), n), o), q), r), s) dell'articolo precedente nonche' le deliberazioni relative alle assunzioni del personale sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento indicato alla lettera b) e' approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.