Art. 5.

  La    spesa    occorrente    per    assicurare   il   funzionamento
dell'Amministrazione  fiduciaria  della  Somalia  e' determinata, per
ogni esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato.
  Per  l'esercizio  corrente  si  provvede con i fondi stanziati allo
scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa
italiana.  Detti  fondi  saranno pertanto trasferiti, con decreti del
Ministero  del  tesoro,  nello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero degli affari esteri.
  Fino a quando non sara' emanato il nuovo ordinamento amministrativo
contabile di cui al precedente art. 3, e' mantenuto in vigore, per le
spese  da  farsi  in  Somalia, l'ordinamento amministrativo contabile
approvato  con  il  decreto  Ministeriale  28  luglio  1928, n. 4622,
emanato in applicazione del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646 Per
le  spese  da  farsi  in Italia si osserveranno le disposizioni della
legge  e  del  regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e la
contabilita' generale dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 4 novembre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI