Art. 17. (Piano generale di bonifica montana) Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio. Il piano generale e' redatto, per concessione dello Stato, a termini del precedente art. 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna. In difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, di intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonche' alla compilazione del piano stesso. Il piano generale e' pubblicato con le modalita stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e puo' introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica, e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.