Art. 25. (Esecuzione delle opere di competenza statale) Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulicoagraria, e' fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione. In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in societa', della maggior parte dei terreni. Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione puo' essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori. La scelta tra piu' aspiranti e' fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della) sistemazione.