Art. 3. (Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento) Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico nonche' dall'art. 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al quarto comma. I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere. Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo puo' essere elevato fino al 60 per cento della spesa. I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estraneamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa. Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, e' concesso un contributo dello;Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato e' concesso nella misura massima del 35 per cento. I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati. Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, puo' ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.