Art. 30. (Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione) Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneita' con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.