Art.6. (Demanio forestale) L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 - 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 - 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l'applicazione della presente legge. Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale. Per lo stesso scopo l'Azienda puo' ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni. Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda e' autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorita', dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali. La spesa per detti cantieri gravera' sul bilancio del Ministero del lavoro.